Art. 90
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all' della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1967, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
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