Art. 90

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all' della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1967, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 90 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo