Art. 84

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1967 in 70 unità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 84 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo