Art. 84
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1967 in 70 unità.
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