Art. 79

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, a. 2638, e dell' della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1967 come segue: Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.750.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.250.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.250.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . L. 2.750.000.000
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 79 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo