Art. 74
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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