Art. 70

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 71.034.509.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo