Art. 70
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 71.034.509.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.
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