Art. 67

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1967, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell', secondo comma, del regio decreti 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 67 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo