Art. 64

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1967, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo