Art. 65

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 317 miliardi e 34 milioni da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.
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