Art. 66
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 35.500.000.000.
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