Art. 66 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 66

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 35.500.000.000.
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