Art. 17

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524 e 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 17 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo