Art. 16

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Per l'anno finanziario 1967 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.
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