Art. 21
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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