Art. 23

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dello - primo e secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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