Art. 41
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
È autorizzata, per l'anno finanziario 1967, l'assegnazione straordinaria di lire 12 miliardi 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
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