Art. 44

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1967, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
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