Art. 43
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Il fondo di cui all' della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, è stabilito per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1967 in lire 7.500.000.000.
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