Art. 38
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1967, le seguenti assegnazioni:
lire 56.000.000, per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dello del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27; lire 21.940.000, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui allo della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;
lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.
Storico versioni
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