Art. 8

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
L'assegnazione di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita per l'anno finanziario 1967 in lire 30 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.
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