Art. 12
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Ai sensi dell' della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1967, in lire 12 milioni.
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