Art. 11

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Ai sensi dell' della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 50 miliardi.
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