Art. 12 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 12

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Ai sensi dell' della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1967, in lire 12 milioni.
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