Art. 1

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1967, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 1 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo