Art. 18

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Ai sensi dell' della legge 5 luglio 1961, numero 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e fissato, per l'anno finanziario 1967, in lire 300 miliardi.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 18 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo