Art. 18
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Ai sensi dell' della legge 5 luglio 1961, numero 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e fissato, per l'anno finanziario 1967, in lire 300 miliardi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-18