Art. 34
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.
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