Art. 34

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo