Art. 28

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1967 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 28 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo