Art. 29
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, numero 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire sei miliardi 586.800.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1 gennaio 1969.
L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.
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