Art. 25
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1967, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-25