Art. 25

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1967, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 25 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo