Art. 20
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249, 3364, e 3413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dello del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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