Art. 20 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 20

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249, 3364, e 3413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dello del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-20