Art. 45

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1967, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 45 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo