Art. 48

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all' della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1967, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 3). Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell', secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.
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