Art. 16 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 16

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Per l'anno finanziario 1967 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.
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