Art. 81

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all' della legge 8 gennaio 1952, n. 15 è stabilito per l'anno finanziario 1967, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.120 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
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