Art. 81 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 81

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all' della legge 8 gennaio 1952, n. 15 è stabilito per l'anno finanziario 1967, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.120 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
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