Art. 83

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1967 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . N. 50 guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 110
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