Art. 83 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 83

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1967 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . N. 50 guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 110
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