Art. 84 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 84

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1967 in 70 unità.
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