Art. 91
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 (Elenco n. 3).
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