Art. 94

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Alle spese di cui ai capitoli nn. 1462 e 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 94 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo