Art. 99
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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