Art. 105

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1967, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all' della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell' della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.
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