Art. 109
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
La somma di cui all' della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni.
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