Art. 108

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318, 21 giugno 1964, n. 462 e 29 novembre 1965, n. 1372.
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