Art. 107

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1967, in i conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
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LEGGE 29 aprile 1967, n. 230 (Art. 107 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo