Art. 110
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Alle spese di cui al capitolo n. 1104 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-04-29;230#art-110