Art. 114

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Ai sensi dell', n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 23 miliardi e 500 milioni lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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