Art. 114 · LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

Art. 114

LEGGE 29 aprile 1967, n. 230

In vigore dal 14 mag 1967
Ai sensi dell', n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 23 miliardi e 500 milioni lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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