Art. 119
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1966-67 e 1967-68, restano stabilite per l'anno finanziario 1967, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
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