Art. 121
LEGGE 29 aprile 1967, n. 230
In vigore dal 14 mag 1967
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1967, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
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